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Il c.d. “pacchetto banche”, vale a dire l’insieme di misure approvate dal Consiglio dei Ministri il 23 Giugno 2015, con l’obiettivo di ridurre i tempi di recupero dei crediti e di evitare anche l’aggravamento delle situazioni di crisi, contiene un’importante novità che riguarda la stessa formulazione dell’atto di precetto da notificarsi al debitore.
Il precetto costituisce infatti il primo atto formale attraverso il quale il creditore comunica al debitore la propria volontà di dare inizio all’esecuzione: a tal fine il Decreto Legge 27 Giugno 2015, convertito con legge 6 Agosto 2015 n. 132 (Gazzetta Ufficiale del 20 Agosto 2015), incide sulla formulazione dell’art. 480 del Codice di Procedura Civile, rubricato “forma del precetto”, prevedendo che il creditore inserisca nell’atto l’avvertimento formale al debitore con il quale quest’ultimo sia informato della possibilità di concludere un accordo di composizione della crisi avvalendosi, a tale scopo, o di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.
In questo modo il debitore è posto nella condizione di evitare il prosieguo dell’esecuzione forzata e delle conseguenti ed ulteriori spese che ne deriverebbero a proprio carico, avvalendosi di uno strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento che gioverebbe senza dubbio anche allo stesso creditore nella misura in cui potrebbe recuperare il proprio credito con maggiore rapidità ed in tempi certi.
L’avvertimento di cui al novellato art. 480 C.p.c. dovrà pertanto essere obbligatoriamente inserito nella formulazione del precetto, a pena di declaratoria di nullità dell’atto di precetto che non contenga tale formula: nullità che il debitore può far valere con una formale opposizione al precetto ai sensi dell’art. 617 C.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del medesimo.
E’ questa una conclusione alla quale è pervenuta la giurisprudenza con una delle prime pronunce in materia. Il Tribunale di Milano infatti, con ordinanza del 23 Dicembre 2015 si pronunciava sull’opposizione all’atto di precetto formulata dal debitore che chiedeva, contestualmente, la sospensione dell’efficacia del precetto sulla base dell’asserita nullità del medesimo dal momento che tale atto, notificatogli il 21.08.2015 (e quindi nell’immediatezza dell’entrata in vigore della stessa legge 132/2015) non conteneva l’avvertimento di cui all’art. 13 comma 1, lett. a) del d. l. 83/2015 convertito appunto nella legge 132/2015.
Il Tribunale di Milano, accoglieva le eccezioni spiegate dal debitore opponente e sospendeva la procedura esecutiva condannando la parte opposta al pagamento delle spese processuali dichiarando la nullità dell’atto di precetto poiché non contenente il suddetto avvertimento.
Il nuovo avviso, dunque, così come stabilito anche dall’ordinanza in esame, diventa pertanto necessario, a pena di nullità dell’atto stesso e andrà a garantire la possibilità di ricorrere a specifiche procedure previste dalla legge, prima di dare eventualmente corso all’azione esecutiva.








