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Ricorre la fattispecie della responsabilità oggettiva ex art. 2051 C.c. nei confronti dell’Ente Locale che non abbia provveduto alla manutenzione di un parco giochi, determinando pertanto, in conseguenza dell’incuria, una accadimento dannoso nei confronti di un utente: è la  statuizione del Tribunale di Verbania[1] in materia di danno derivante da cose in custodia, che ha portato alla condanna di un Ente Locale proprietario del bene.


Il fatto trae origine dalla caduta accidentale avvenuta all’interno del parco giochi da parte di un minore che, nell’intento di recarsi all’adiacente servizio pubblico della struttura, inciampava in un sacco abbandonato al suolo e contenente i cocci di un lavandino rotto. Il minore, per cercare di riparare il viso dagli effetti della caduta, reagiva prontamente, proteggendoselo con un braccio ma riportando, per effetto dell’impatto al suolo, un profondo taglio ad un polso.


Evocato in giudizio l’Ente Locale proprietario della struttura pubblica, richiamando la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2051 C.c.[2], l’Ente Locale negava la propria responsabilità affermando che, semmai, vi fosse solo la responsabilità dell’impresa preposta alle pulizie della struttura la quale, a dire dell’Ente Locale, non avrebbe prontamente rimosso il manufatto deteriorato.


Una tesi difensiva che, tuttavia, non ha convinto il giudice di prime cure il quale ha ritenuto che l’Ente Locale, in quanto proprietario dell’immobile, fosse titolare dell’obbligo di vigilare e di tenere il bene sotto controllo, e quindi portatore di una condotta positiva atta ad evitarne la conseguente responsabilità, integrando gli estremi della tipica responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 C.c. sulla base della sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo


Il Tribunale infatti, ha valutato in sede testimoniale, alcune circostanze rilevanti quali il fatto che nel momento in cui si è verificato l’evento lesivo, non solo il servizio pubblico era aperto ma che addirittura, all’ingresso del medesimo fosse collocata parte del lavandino rotto, in area completamente accessibile a tutti, per giunta in un luogo frequentato prevalentemente da minori, come è per l’appunto l’adiacente parco giochi: dunque un luogo che, per le caratteristiche dell’utenza avrebbe dovuto essere assoggettato a particolare cura.


In ragione della dinamica del sinistro, ai sensi dell’art. 2051 C.c., è apparsa pertanto al Tribunale assolutamente inconfutabile la responsabilità dell’Ente proprietario del bene in linea con il rinnovato indirizzo della Suprema Corte che ha affermato l’assunto in forza del quale: “Allorquando invochi la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. contro una Pubblica Amministrazione in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l’invocazione della suddetta norma – dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione”[3].



NOTE

[1] Tribunale di Verbania Sent, n. 164/2016

[2] Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

[3] Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 giugno- 1 ottobre 2004 n. 19653

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