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Legge ROCCELLA Art. 14 Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione 

L’art. 14 reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato. In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 90-ter, comma 1, c.p.p. al fine di estendere l’obbligatorietà dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti de libertate inerenti l’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.


In tal modo vengono raggruppate in un’unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale - tra cui l’art. 659, comma 1-bis, che viene infatti contestualmente abrogato (comma 1, lettera c).

Il comma 1-bis dell'articolo 659 c.p.p., introdotto anch'esso dalla legge sul c.d. codice rosso, stabilisce che il provvedimento del giudice di sorveglianza che dispone la scarcerazione del condannato debba essere immediatamente comunicato dal PM, per mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato. Al novero dei reati per i quali nel 2019 era stato previsto l'obbligo di comunicazione, la legge n. 134 del 2021 ha aggiunto il reato di omicidio; per tutti gli illeciti, il suddetto obbligo vige anche se si versa nell'ipotesi del tentativo.


L’obbligo di comunicazione non sussiste - diversamente da quanto previsto nell'art. 292, comma 2-bis - in caso di sostituzione della precedente misura cautelare, ovvero in caso di provvedimenti che non necessariamente si traducono nelle "scarcerazioni" indicate dalla disposizione in commento.


La lettera b) del comma 1 modifica l’articolo 299 c.p.p., introducendovi due commi ulteriori, volti a prevedere, rispettivamente, che:

· nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. i-ter) del codice antimafia (ovvero attualmente i procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui agli articoli 282-bis c.p.p.(Allontanamento dalla casa familiare), 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 c.p.p.(Divieto e obbligo di dimora), 284 (Arresti domiciliari), 285 c.p.p. (Custodia cautelare in carcere) e 286 c.p.p. (Custodia cautelare in luogo di cura), ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti (comma 2-ter);

· nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.,5 l'estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale (comma 2-quater). 


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