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Con la legge 22 maggio 2015 n. 68 rubricata “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” il legislatore ha introdotto nel Codice Penale, dopo il Titolo VI del libro secondo, dedicato ai delitti contro l’incolumità pubblica, il nuovo Titolo VI bis, “dei delitti contro l’ambiente”.

La nuova disciplina modella i reati sulle figure criminose previste dalla Direttiva 2008/99 dell’Unione Europea che connota le singole fattispecie secondo lo schema proprio dei delitti di evento, abbandonando lo schema dei reati contravvenzionali la cui condotta veniva integrata dall’esercizio di un’attività inquinante senza autorizzazione o previo superamento dei valori soglia.

Sono pertanto state definite le seguenti nuove fattispecie delittuose:


A) il delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-bis che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna"; 


B) il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-ter) che introduce un'ipotesi di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale; 


C) il delitto di disastro ambientale (previsto dall'art. 452-quater) che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434 (c.d. disastro innominato), "abusivamente cagiona un disastro ambientale"; 


D) il delitto di impedimento al controllo (previsto dall’art. 452-septies) che punisce da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza ed igiene del lavoro ovvero ne comprometta gli esiti; 


E) il delitto di omessa bonifica (previsto dall’art. 452-terdecies) che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato non provveda alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non viene a sovrapporsi con quella di cui all’art. 257 del d.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), atteso che quest’ultima oltre ad essere una contravvenzione ambientale (e non un delitto), opera solo in caso di inottemperanza colpevole delle disposizioni impartite nel progetto di bonifica. 


La nuova disciplina sanziona anche alcune condotte colpose connesse ai fatti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.  Sono pertanto state definite le seguenti fattispecie colpose:


A) l'art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente) dispone che "se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi" e se dalla commissione di tali fatti "deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo". 


Le altre novità maggiormente significative riguardano l’introduzione: a) di diminuzioni di pena per coloro che collaborano con le autorità ed evitano che i delitti contro l'ambiente siano portati a conseguenze ulteriori (ravvedimento operoso, art. 452-decies); b) di un aggravamento di pena per i reati associativi connessi ai delitti contro l'ambiente (art. 452-octies);  c) dell’art. 452-novies (aggravante ambientale), in base al quale la pena è aumentata quando un fatto-reato sia commesso per la commissione di un delitto contro l'ambiente; d) della confisca dei beni che siano il prodotto o il profitto del reato, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali; e) della confisca per equivalente , se la confisca non è possibile; f) dell’obbligo del condannato al recupero e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese; g) del raddoppio dei termini di prescrizione per i nuovi reati ambientali;  h) dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, in caso di condanna per i nuovi delitti ambientali; i) dell’obbligo al Pubblico Ministero procedente di dare comunicazione al Procuratore Nazionale Antimafia delle indagini sui reati contro l’ambiente; l) dei nuovi delitti contro l’ambiente tra i reati che, ai sensi dell’art. 25-undecies del d.lgs. 231/01 integrano la responsabilità amministrativa degli enti (inquinamento ambientale,, disastro ambientale, associazione a delinquere finalizzata a commettere uno dei delitti contro l’ambiente , di traffico ed abbandono di materiale ad altra radioattività); m) di sanzioni interdittive e pecuniarie per un periodo non superiore ad un anno a carico degli Enti stessi in caso di condanna per il delitto di disastro ambientale o di inquinamento ambientale[1].


Di particolare rilevanza appare infine la disciplina prevista dalla legge al fine di estinguere le contravvenzioni previa regolarizzazione.  La nuova disciplina, di cui agli artt. 318 bis – 318 octies del Dl lgs. 152/2006 si applica solo ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29.05.2015, data di entrata in vigore della legge n. 68/2015.


I presupposti della nuova disciplina sono: a) presupposto positivo: deve trattarsi di una contravvenzione in materia ambientale prevista dal D. lgs. 152/2006; b) presupposto positivo: la contravvenzione deve essere punita:  solo con l’ammenda, in alternativa con l’arresto o con l’ammenda; in via cumulativa con l’arresto e con l’ammenda; c) presupposto negativo: la contravvenzione non deve aver cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche[2]. 


L’organo accertatore, qualora ritenga che la contravvenzione abbia cagionato un danno o un pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, dovrà indicare le ragioni di fatto che precludano di impartire la prescrizione ai fini della regolarizzazione. Il pubblico ministero, qualora ritenga non soddisfacente la valutazione dell’organo accertatore può chiedergli di provvedere agli adempimenti necessari per attivare la procedura di estinzione del reato mediante regolarizzazione.


Al fine di operare una corretta valutazione, occorrerà individuare il criterio-guida della “finalità della prescrizione” che guarda al fine per cui la prescrizione può essere impartita, di tal che questa procedura può essere attivata quando gli effetti della contravvenzione possono essere rimossi attraverso l’adempimento, ovvero quando il comportamento del contravventore permetta la messa in pristino dello stato originario dei luoghi.


La procedura si articola nelle seguenti fasi:


A) Accertamento dell'illecito

accertata la sussistenza dell'illecito deve essere impartita al contravventore una prescrizione da parte dell’organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.


La prescrizione: a) deve essere finalizzata ad eliminare la contravvenzione accertata; b) deve essere tecnicamente asseverata dall’ARPA, coordinando a tal fine, nel caso di accertamento della contravvenzione da parte della polizia giudiziaria non specializzata, l’operato di quest’ultima con quello dell’ARPA o con il NOE dei Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato, o la Polizia Provinciale. 


La prescrizione non deve limitarsi alla cessazione della condotta penalmente rilevante che ha dato luogo all’accertamento, ma a contrario deve consistere nell’adozione di specifiche misure finalizzate a far cessare le situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.


L’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria, nei casi in cui la regolarizzazione sia compatibile con la prosecuzione dell’attività, devono fissare un termine per la regolarizzazione, un termine che non deve essere superiore al tempo tecnicamente necessario ad effettuare la regolarizzazione. A richiesta dei contravventori, il termine può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore ai sei mesi e solo in presenza di specifiche e documentate circostanze comunque non imputabili al contravventore, con provvedimento motivato immediatamente comunicato al pubblico ministero.


B) Notifica o comunicazione di copia della prescrizione


L’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria che ha impartito la prescrizione deve notificare o comunicare copia della prescrizione al contravventore ed anche al legale rappresentante legale dell’ente nell’ambito al servizio del quale opera il contravventore, in riferimento alle c.d. “organizzazioni complesse” nelle quali il contravventore sia identificato nel direttore dello stabilimento o comunque in un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’impresa.


C) Comunicazione al pubblico ministero

L’organo di vigilanza, dopo aver accertato la contravvenzione ed aver notificato o comunicato copia della prescrizione, dovrà riferirne senza indugio al pubblico ministero.


D) Verifica dell’adempimento della prescrizione

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, l’organo accertatore verifica se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità previste e nel termine indicato dalla prescrizione.


All’esito del controllo si possono verificare due distinte situazioni: 


1) esatto e tempestivo adempimento della prescrizione: ammissione del contravventore al pagamento in sede amministrativa: se la prescrizione è stata adempiuta, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il presupposto dell’ammissione al pagamento risiede nella verifica dell’esatto adempimento della prescrizione, vale a dire di un adempimento effettuato secondo le modalità indicate dall’organo accertatore e tempestivo, in quanto avvenuto nel termine indicato dalla prescrizione; comunicazione al pubblico ministero dell’adempimento e dell’eventuale pagamento: entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma. La prova del pagamento presuppone, necessariamente, l’acquisizione dall’interessato di copia del versamento effettuato; 


2) inadempimento della prescrizione: comunicazione al pubblico ministero e al contravventore dell’inadempimento: quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero ed al contravventore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla stessa prescrizione. 


Occorrerà a questo punto operare una distinzione tra 


1) adempimento della prescrizione non esatto ossia realizzato con modalità diverse da quelle indicate dall’organo accertatore: la legge prevede che tale inadempimento sia valutato, previa eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione, ai fini dell’applicazione della disciplina dell’oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative; in tale caso la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; 


2) adempimento della prescrizione fuori termine: anche in questo caso, purchè si tratti di un adempimento congruo o esatto, l’adempimento è valutato ai fini dell’applicazione della disciplina dell’oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative e la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. 


Durata della sospensione del procedimento penale e atti/attività consentite

La notizia di reato comunicata dall’organo accertatore viene iscritta nel registro di cui all’art. 335 C.p.p.. Tuttavia il procedimento penale è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato sino al momento in cui il pubblico ministero riceve le comunicazioni dell’adempimento della prescrizione e dell’eventuale pagamento, o dell’inadempimento; anche nel caso di notizie di reato non pervenute all’organo accertatore. La sospensione del procedimento non preclude l’espletamento di atti quali la richiesta di archiviazione, l’assunzione delle prove con incidente probatorio e gli atti urgenti di indagine preliminare o il sequestro preventivo.


Estinzione della contravvenzione

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza,  vi adempie nel termine fissato;  provvede al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni. 

In presenza di queste condizioni il pubblico ministero chiede al Giudice per le Indagini Preliminari l’archiviazione del procedimento penale, essendo estinta la contravvenzione.





NOTE

[1] Si sottolinea a questo riguardo come la previsione di una responsabilità direttamente configurabile nei confronti delle aziende imporrà alle stesse di ridefinire il proprio modello organizzativo con specifico riferimento agli strumenti organizzativi, gestionali, tecnici e finanziari utili alla prevenzione dei reati ambientali

[2] Sarà l’organo accertatore a dover apprezzare tale presupposto, vale a dire l’organi di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

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