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Legge ROCCELLA Art. 15 Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena

L’art. 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell’art. 165 c.p.


Tale disposizione, originariamente introdotta dall’articolo 6 della legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), e successivamente modificata dalla legge n. 134 del 2021, prevede che la concessione della sospensione condizionale per i delitti, consumati o tentati, di violenza domestica e di genere, nella versione attualmente vigente, è sempre subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.


Tale disposizione si applica, in particolare, al tentato omicidio (art. 575 c.p.) nonché ai delitti, consumati o tentati, di:

·      maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),

·      lesioni personali aggravate (art. 582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate dell’art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.;

·      violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.);

·      atti sessuali con minorenne (art.600-quater c.p.);

·      corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);

·      violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);

·      atti persecutori (art. 612-bis c.p.).


Il comma 1 interviene sul citato quinto comma dell’art. 165 c.p. disponendo che: - ai fini della sospensione condizionale della pena non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole; l’accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, sono demandati al giudice; - il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere immediatamente comunicato all’autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia).



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