"Decreto sicurezza 1": permessi di soggiorno e protezione internazionale
E’ entrato in vigore, a seguito della firma da parte del Presidente della Repubblica e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Il decreto n. 113/2018 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".
Il decreto è pervenuto alla firma del Presidente della Repubblica non prima di un intenso confronto tra gli uffici legislativi del Ministero dell’Interno e della stessa Presidenza della Repubblica, al fine di “limare” i contenuti di quelle misure che avrebbero potuto essere esposte a possibili profili di incostituzionalità. Di tale confronto pare essere rimasta traccia nel momento in cui il Presidente della Repubblica, all’atto della firma, ha ritenuto di indirizzare – circostanza inusuale – il seguente messaggio al Governo della Repubblica: : «Avverto l'obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia» ha scritto il Capo dello Stati. Il riferimento è, nel dettaglio, al passaggio riguardante tra l'altro profughi e rifugiati”.
Il decreto interviene in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale abolendo i permessi di soggiorno per motivi umanitari e fornendo forme di tutela predeterminate con l’obiettivo di limitare un'interpretazione estensiva della norma e la discrezionalità nella concessione dei permessi. La tutela allo straniero è pertanto strettamente limitata:
- al rilascio di permessi per cure mediche in caso di situazioni di salute di particolare gravità accertate mediante documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine od provenienza: il permesso è rilasciato dal questore per il temo attestato dalla documentazione sanitaria e per durata non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistano le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate;
- al rilascio di permessi di soggiorno per calamità previsti nelle fattispecie in cui il Paese nel quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità, tale da non consentire la permanenza ed il rientro in condizioni di sicurezza: il permesso è rilasciato dal questore per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
- al rilascio del permesso di soggiorno per motivi premiali nei casi in cui lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile e non risulti pericoloso per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato: il permesso è rilasciato dal Ministro dell’Interno su proposta del prefetto competente, ha la durata di 2 anni, è rinnovabile e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Le controversie relative:
a) al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale e quelli relativi all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale che decide sul merito della controversia quando ritenga che non sia necessaria ulteriore istruzione;
b) al diniego od alla revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario sono regolate dal rito sommario di cognizione con previsione della competenza del Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
Il decreto dispone inoltre:
a) il prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio sino a 180 giorni,
b) il prolungamento del trattenimento per la determinazione o la verifica dell’identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo per un periodo massimo di 180 giorni .
Vengono semplificate le procedure di espulsione mediante la previsione che il Giudice di Pace, su richiesta del Questore, con il decreto di fissazione dell’udienza di convalida possa autorizzare la permanenza temporanea dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida, in strutture diverse e idonee, nella disponibilità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, ed in ogni caso in locali presso l’ufficio di frontiera interessato sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento. entro e non oltre 48 ore dall’udienza di convalida.