Riforma Orlando 8: obbligo di dare notizia delle impugnazioni riguardanti i dipendenti delle Pubblic
Al fine di assicurare l’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Pubblica Amministrazione dalla quale dipenda il personale nei cui confronti sia stato aperto un procedimento penale, è stato introdotto il comma 3 ter dell’art. 129 delle disposizioni di attuazione del C.p.p., ai sensi del quale all’autorità dalla quale dipenda l’impiegato pubblico, debba essere data notizia dell’imputazione.
In particolare ciò avverrà ora nei confronti dell’Agenzia dei Servizi se l’azione penale è esercitata nei confronti del relativo personale, all’ordinario della Diocesi qualora l’azione penale sia esercitata nei confronti di un ecclesiastico odi un religioso della Chiesa Cattolica, e del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti qualora il reato per il quale si procede abbia causato un danno erariale.
L’obbligo di dare le informazioni sull’esistenza di un procedimento penale è ora previsto in relazione ad informazioni destinate al Ministero dell’Ambiente, alla Regione interessata, al Ministero delle Politiche Agricole ed al Ministero della Salute.