Riforma Orlando 7: avocazione delle indagini preliminari da parte del Procuratore Generale. Abrogato
Con l’introduzione dell’art. 407 comma 3 bis, C.p.p. il legislatore ha voluto prevedere un termine di 3 mesi, scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, entro il quale il Pubblico Ministero dovrà o esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione.
Sostanzialmente la misura è finalizzata a superare quella prassi invalsa in molte Procure della Repubblica per effetto della quale - notificato all’indagato l’avviso ex art. 415 bis C.p.p. con il quale il Pubblico Ministero, nel comunicare l’avvenuta chiusura delle indagini preliminari e la mancanza dei presupposti per chiedere l’archiviazione, assegna all’indagato un termine di gg. 20 entro il quale presentare eventuali memorie difensive o chiedere di essere audito dal p.m. – dopo il decorso del termine di 20 giorni il Pubblico Ministero non assume alcuna determinazione in ordine all’esercizio dell’azione penale, di fatto lasciando trascorrere molti mesi prima dell’eventuale formulazione della richiesta di rinvio a giudizio o, laddove le difese dell’indagato svolte nel termine dei 20 giorni dalla notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.. siano state convincenti, della richiesta di archiviazione.
Ora, la legge 103/2017 sembra così voler prevedere una scansione dei termini di durata delle indagini anche se, trattandosi di termini ordinatori e per giunta privi di alcuna sanzione, è assai probabile che l’effetto della novella sia alquanto contenuto. Quid iuris nel caso in cui il PM , decorsi 3 mesi non chieda il rinvio a giudizio né l’archiviazione?
La novella di cui al comma 3 bis dell’art. 407 C.p.p. prevede che il Pubblico Ministero debba notiziarne il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello il quale con decreto motivato potrà prorogare il termine per non più di 3 mesi dandone notizia al Procuratore della Repubblica (termine di 15 mesi per i reati di maggiore allarme sociale quali stragi, associazione di tipo mafioso e terrorismo.
A completamento della modifica introdotta all’art. 407 C.p.p. il legislatore ha poi previsto, innovando l’art. 409 C.p.p., che il Giudice delle Indagini Preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione debba, entro 3 mesi fissare la data dell’udienza camerale. La nuova disciplina si applicherà ai procedimenti nei quali le notizie di reato saranno iscritte nel registro di cui all’art. 335 C.p.p. successivamente alla data del 3 Agosto 2017.
Ulteriore modifica concerne l’abrogazione del comma 6 dell’art. 409 C.p.p. laddove era prevista la ricorribilità in Cassazione contro l’ordinanza di archiviazione delle indagini preliminari nell’ottica di ridurre il carico di lavoro della Suprema Corte ed introducendo, al contempo, l’appellabilità della sentenza di non doversi procedere ex art. 428 C.p.p.. in ordine alla quale la Corte d’Appello decide in camera di consiglio nelle forme di cui all’art. 127 C.p.p. delimitando il contenuto dell’impugnazione ad un’analisi del fatto che esuli da un sindacato di legittimità: qualora il Pubblico Ministero proponga appello, la Corte se non conferma la sentenza pronuncia decreto che dispone il giudizio formando il fascicolo per il dibattimento o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato.
L’art. 410 bis C.p.p. delinea una specifica disciplina delle nullità dell’ordinanza e del decreto di archiviazione, nonché una disciplina processuale finalizzata a rimediare alle nullità:
Il decreto di archiviazione è pertanto nullo: a) in mancanza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3 bis dell’art. 408 C.p.p. e del comma 1 bis, dell’art. 411, ovvero dell’avviso alla persona offesa che, nello sporgere l’atto di denuncia, aveva fatto richiesta di essere avvisata della formulazione della volontà del Pubblico Ministero di chiedere l’archiviazione del procedimento in ogni caso nei reati commessi con violenza alla persona; b) prima che il termine di cui ai commi 3 e 3 bis dell’art. 408 C.p.p. sia scaduto senza che sia stato presentato l’atto di opposizione, aumentando il termine per proporre opposizione da 10 a 20 giorni e da 20 a 30 giorni; c) se, essendo stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice ometta di pronunciarsi sulla sua ammissibilità.
Nei casi di nullità di cui ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 410 bis, l’interessato entro 15 gironi dalla conoscenza del provvedimento può proporre reclamo al Tribunale in composizione monocratica che vi provvede con ordinanza non impugnabile senza intervento delle parti interessate, previo avviso almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata per la decisione, alle parti stesse che possono presentare memorie entro il quinto giorno precedente la data dell’udienza.
Per disincentivare la proposizione di opposizioni dilatorie è stata inoltre introdotta la condanna della parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di inammissibilità, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, nei limiti di cui all’art. 616 C.p.p..
Da ultimo è stato soppresso il secondo periodo del secondo comma dell’art. 428 C.p.p. di tal che la persona offesa potrà ricorrere in Cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione ma solo in caso di violazione del contraddittorio, mentre la persona offesa costituita parte civile perde il diritto di impugnare ai sensi dell’art. 606 C.p.p.