Riforma Orlando 3: sancito il diritto della persona offesa ad essere informata sostanzialmente sullo
La legge 103/2017 ha introdotto il nuova comma 3 ter dell’art. 335 C.p.p. ai sensi del quale senza pregiudizio per il segreto investigativo, decorsi 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.
Si tratta di un’integrazione informativa che non può limitarsi alla semplice comunicazione circa la pendenza del procedimento, sulla qualificazione giuridica del fatto e sulle generalità dell’indagato.
Al contrario la persona offesa ha diritto di chiedere se siano ancora in corso le indagini o se il Pubblico Ministero abbia deciso in relazione alle determinazioni circa l’esercizio dell’azione penale, con l’unico limite al diritto di conoscenza dato dal “segreto investigativo”.
Il diritto di informazione spetta non necessariamente al denunciante, ma a chi nel procedimento rivesta la qualità di persona offesa dal reato