Ammissibile l'opposizione di terzo contro il giudizio di usucapione proposto su un bene di propr
E’ questa la statuizione della Corte d’Appello di Torino che ha accolto l’appello promosso nell’interesse di un’assistita dello Studio dopo che il Tribunale di Verbania aveva rigettato l’opposizione dalla medesima esperita avverso il giudizio di usucapione promosso su un proprio bene da terzi estranei.
I fatti: l’attrice aveva citato in primo giudizio avanti al Tribunale di Verbania altra persona sostenendo di aver esercitato il possesso ininterrotto e pacifico da almeno trent’anni di un terreno con retrostante piccolo fabbricato rurale. Il Tribunale di Verbania nel 2006 con sentenza dichiarava l’attrice proprietaria per usucapione dell’immobile ordinando, conseguentemente, al Conservatore la trascrizione della sentenza ed all’Agenzia del Territorio di procedere alla relativa variazione catastale.
Con atto di opposizione di terzo ex art. 404 C.p.c. l’assistita dello Studio conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verbania l’attrice e la convenuta del giudizio di usucapione affermando di essere lei stessa proprietaria del cespite oggetto della sentenza di usucapione. Premessa l’esposizione delle vicende relative ai passaggi di proprietà dell’immobile, l’assistita dello Studio (di seguito opponente di terzo) poiché la citata sentenza pregiudicava i propri diritti m chiedeva accertarsi il pregiudizio da lei subito per effetto della citata sentenza ed il conseguente annullamento della stessa.
L’attrice del giudizio di usucapione si costituiva nel giudizio di opposizione di terzo contestando la domanda dell’opponente di terzo sostenendo come il fondo di cui l’opponente di terzo era proprietaria fosse diverso da quello acquistato per usucapione.
In primo grado il Tribunale di Verbania rigettava l’opposizione di terzo affermando che l’opponente avesse dedotto di essere proprietaria sulla base di titoli non trascritti e che l’acquisto per usucapione da parte della convenuta fosse avvenuto a titolo originario.
Avverso tale sentenza veniva proposto appello sulla scorta dell’errore in cui era incorso il Tribunale nel ritenere non contestato il possesso ultraventennale, posto che, dalla ricostruzione dei vari passaggi di proprietà, era emersa l’errata identificazione dell’immobile oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza di usucapione.
La Corte d’Appello di Torino accoglieva l’appello osservando: a) che l’appellante avesse svolto motivi diretti a contrastare le affermazioni di controparte al punto da impedire alcuna formazione del giudicato e da consentire all’appellata l’esercizio del diritto di difesa; b) che l’opposizione di terzo è un mezzo straordinario di impugnazione esperibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza e riservato ai terzi i cui diritti siano stati pregiudicati da una sentenza pronunciata tra altri soggetti; c) che tale norma appare contraddetta dall’art. 2909 C.c. che, nello stabilire i limiti soggettivi del giudicato, dispone che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa .
Al fine id comporre il contrasto sono state formulate diverse teorie quali quella per cui il pregiudizio deriverebbe dall’esecuzione della sentenza o dall’accertamento in essa contenuto che determina modificazioni coinvolgenti la posizione giuridica del terzo.
Altra questione dibattuta è stata quella della legittimazione attiva: secondo un orientamento essa spetterebbe ai titolari di diritti autonomi e incompatibili con quello oggetto della sentenza opposta; secondo altro orientamento dovrebbero essere ritenuti legittimati i litisconsorti necessari pretermessi. Altro requisito fondamentale è l’esistenza del pregiudizio in capo al terzo, fermo restando che nel caso di litisconsorte necessario pretermesso il pregiudizio risiede nello stesso fatto della mancata partecipazione al giudizio.
Secondo la Corte d’Appello l’opposizione di terzo proposta è ammissibile in quanto: a) l’appellante/opponente ha dedotto la nullità della sentenza con cui il Tribunale di Verbania dichiarava l’usucapione ma ha anche allegato l’esistenza stessa del proprio diritto di proprietà autonomo ed incompatibile con quello affermato dalla sentenza declaratoria dell’usucapione.