Novità legislative in tema di colpa medica
E’ in vigore dal 01 Aprile 2017 la legge 08 Marzo 2017 n. 24, (detta comunemente legge “Gelli – Bianco”) e recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. La legge è vista comunemente come una forma di risposta tesa ad arginare il fenomeno della c.d. “medicina difensiva” che negli ultimi decenni, in reazione alle numerose cause risarcitorie intentate contro i medici per presunta malpractice.
Alle radici del problema
La medicina difensiva moderna nasce negli Stati Uniti negli Anni Settanta del secolo scorso come reazione alla progressiva accentuazione delle responsabilità in ambito civile e penale del personale sanitario con la conseguenza che il personale sanitario è stato esposto ad un progressivo incremento di azioni civili e penali, per motivazioni legate a vicende c.d. di “malasanità”. In questo contesto si è anche rafforzato il concetto di tutela del paziente, con la consapevolezza per il paziente di poter ottenere il risarcimento nei casi di dolo o colpa grave derivanti dall’operato del medico curante.
Di fronte ai rilevanti rischi economici e professionali ai quali la categoria del personale medico è stata esposta, ha trovato sviluppo una pratica comportamentale che si è dispiegata mediante lo sviluppo di varie strategie sussumibili sotto il termine di “medicina difensiva” ma non riconducibili ad un genere unitario. Concretamente si può parlare di “medicina difensiva” quando i medici prescrivono test, esami, visite od evitano pazienti o trattamenti ad alto rischio, al fine di evitare i rischi di un giudizio di responsabilità professionale. Si avrà pertanto una “medicina difensiva positiva” quando i medici prescrivono procedure o test eccedenti la normalità oppure non realmente necessari, viceversa si parlerà di “medicina difensiva negativa” allorchè essi evitino pazienti o trattamenti ad alto rischio.
Le novità della legge
La legge n. 24/2017 attua il principio per il quale “La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività”.
In questo contesto il legislatore ha previsto la predisposizione di un sistema di monitoraggio sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura sanitaria, sulle cause che li hanno prodotti e sulle iniziative di contrasto messe in atto, mediante l’apporto del difensore civico regionale o provinciale e l’istituzione dei centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i cui dati si devono intrecciare con quelli dell’Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella Sanità che deve acquisire dai centri regionali per la gestione del rischio sanitario i dati relativi ai rischi, agli eventi avversi ed alle cause, alla frequenza ed all’entità dell’onere finanziario del contenzioso.
La legge innova la responsabilità penale introducendo nel C.p. l’art. 590 sexies con il quale si configura la responsabilità dell’operatore sanitario a seguito di morte o lesioni colpose del paziente.
In questi casi il medico sarà assoggettabile alle pene previste per l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) o per le lesioni personali colpose (art. 590 C.p.): ad eccezione delle ipotesi in cui la morte o le lesioni siano state causate da imperizia da parte del medico. In questo caso è esclusa la responsabilità del medico ove si dimostri che il medico stesso si sia attenuto alle linee guida ed alle buone pratiche previste per quel tipo di intervento o operazione, sempre che le stesse siano adeguate al caso concreto.
Ma cosa si intende esattamente per “imperizia”? Per imperizia si deve intendere un errore tecnico dell’operatore sanitario che abbia agito al di fuori di quello che è il livello minimo di esperienza e cultura medica.
Ma cosa si intende per “buone pratiche”? Per buone pratiche si devono intendere le tecniche riconosciute dalla comunità medica per ogni tipologia di intervento od operazione.
Quindi il medico che seguirà le linee guida non risponderà penalmente per eventuali errori tecnici commessi mentre invece sussisterà la responsabilità del medico qualora la morte o la lesione siano l’effetto di un comportamento imprudente o superficiale del medico verso il paziente.
Mentre la c.d. “Legge Balduzzi”[1] citava le buone pratiche, ma ometteva di definirle, determinando con ciò l’insorgenza di non secondarie problematiche interpretative ed applicative, ora la legge 24 del 2017 prevede l’istituzione di un elenco delle linee guida tenuto ed aggiornato periodicamente dal Ministero della Salute e pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità.
La legge 24 innova anche gli aspetti civilistici della responsabilità medica mediante:
la previsione di un obbligo per ciascuna struttura sanitaria di dotarsi di una polizza assicurativa che copra i danni cagionati dai propri operatori ai pazienti ricoverati;
la previsione dell’obbligo per ciascun ente ospedaliero di pubblicare sul proprio sito internet gli estremi dell’impresa assicuratrice con la quale è stata stipulata la polizza,
la configurazione della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente a titolo contrattuale,
la configurazione della responsabilità del medico a titolo extracontrattuale;
la previsione di una metodologia conciliatoria della vertenza prima del radicamento della causa civile mediante due soluzioni alternative:
la redazione di una consulenza tecnica finalizzata a quantificare il danno cagionato in modo da agevolare la conclusione di un accordo tra le parti;
il ricorso alla mediazione.
Il soggetto danneggiato che agisca nei confronti della struttura sanitaria dovrà esclusivamente dimostrare una violazione degli obblighi assunti dalla struttura ed il danno patito; viceversa, qualora il soggetto danneggiato agisca nei confronti del medico dovrà provare ogni elemento del fatto ingiusto unitamente al dolo ed alla colpa dell’operatore sanitario.
Prime problematiche applicative della legge 24 del 2017
Con una “Notizia di decisione” - la n. 3 del 2017 – viene riferita la questione di diritto esaminata dalla Quarta Sezione Penale in relazione al tema delle linee guida accreditate e delle buone pratiche clinico-assistenziali ed alle problematiche di diritto intertemporale conseguenti all’entrata in vigore della nuova legge.
Ad avviso della Corte di Cassazione ”il nuovo quadro disciplinare è rilevante sotto il profilo della responsabilità penale del personale medico ai fini della valutazione della perizia del professionista in riferimento ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose: il nuovo assetto disciplinare ovviamente troverà applicazione in relazione ai fatti commessi dopo il 1° aprile 2017; viceversa per i fatti commessi anteriormente troverà applicazione ai SENSI dell’art. 2 del Codice Penale, l’abrogato art. 3 della legge 189/2012 che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”[2].
[1] Decreto legge 13 Settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 Novembre 2012 n. 189
[2] Peraltro, prima dell’entrata in vigore della nuova legge, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione sentenza 16140 del 16 Marzo 2017, aveva affermato che nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato, avrebbe dovuto verificare l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa di riferimento relativa alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario, avuto riguardo alla legge ritenuta più favorevole tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso concreto.