La tardiva costituzione del convenuto in primo grado determina l'inammissibilità della domanda r
E’ questa la statuizione alla quale è pervenuta la Corte d’Appello di Torino nell’accogliere l’impugnazione promossa contro una sentenza del Tribunale di Verbania emessa a conclusione di una causa civile promossa in primo grado da un cliente dello Studio.
Il fatto: il cliente aveva promosso un’azione di responsabilità professionale contro il precedente patrocinatore il quale, costituitosi, aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna del cliente per il pagamento delle proprie spettanze professionali relative a due procedimenti civili nei quali in precedenza lo aveva assistito.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda del convenuto svolta in sede riconvenzionale, liquidando pertanto le richieste competenze professionali relative ai due procedimenti civili nei quali il convenuto aveva assistito l’attore.
L’attore, avverso la sentenza del Tribunale di Verbania, interponeva appello, affermando come il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità della domanda riconvenzionale azionata dal convenuto dal momento che quest’ultimo non si era costituito nel termine di almeno 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione parti.
La Corte d’Appello di Torino accoglieva l’impugnazione proposta in quanto l’art. 168 bis c.p.c. dispone testualmente che “Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del Tribunale, il quale con decreto scritto in calce alla nota di iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente, Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”.
La giurisprudenza in proposito è concorde nel ritenere che nel caso di spostamento dell’udienza indicata nell’atto di citazione, occorre distinguere due ipotesi: il termine di 20 giorni decorre dalla data fissata nell’atto di citazione, qualora in ottemperanza all’art. 168 bis comma 4, l’udienza fissata nell’atto di citazione venga differita a quella immediatamente successiva in quanto il giudice istruttore designato non tiene udienza in quel giorno (prima ipotesi); al contrario, il termine di 20 giorni si calcola a partire dalla data della nuova udienza, qualora, valendosi dell’art. 168 bis comma 5, il giudice istruttore abbia disposto per ragioni di opportunità il rinvio ad altra udienza (seconda ipotesi)[1].
L’unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell’originaria data dell’udienza fissata nel primo atto di citazione è quella – del tutto distinta – contemplata dall’art. 168 bis comma 5 c.p.c. , la quale ricorre allorchè il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza, fattispecie nella quale – giusta espressa previsione di cui allo stesso articolo 166 c.p.c. – il termine di “20 giorni prima” va appunto computato in riferimento alla data fissata nel decreto del giudice istruttore designato[2].
il convenuto, se intende proporre domande riconvenzionali o chiamate in causa di terzi, a pena di inammissibilità della domanda, deve costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione, essendo irrilevante che la stessa sia stata rimandata d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis, comma 4 c.p.c.[3].
Il termine decadenziale per la proposizione di domande riconvenzionali decorre a ritroso dall’udienza indicata nell’atto di citazione, ovvero da quella differita dal giudice ai sensi dell’art. 168 bis comma 5 C.p.c.; ne consegue che laddove la prima udienza sia differita ex lege ai sensi dell’art. 82 disp. att. c.p.c. , il termine per la proposizione della domanda riconvenzionale va computato dalla data indicata in citazione e non dalla data effettiva della prima udienza[4].
Posto che nella vicenda in oggetto il giudice di primo grado aveva affermato che l’udienza indicata nell’atto di citazione (03.05.2012) era stata rinviata, ai sensi del quarto comma dell’art. 168 bis c.p.c., al 5 giugno 2012, per la Corte d’Appello, al fine di valutare la tempestività della costituzione del convenuto, deve farsi riferimento a tale provvedimento di rinvio che risulta essere stato pronunciato ai sensi del quarto comma e non del quinto comma dello stesso articolo 168 bis c.p.c..: ne consegue che la data dell’udienza, ai fini del calcolo del termine di 20 giorni antecedenti la prima comparizione, è quella fissata nell’atto di citazione di primo grado, di tal che la costituzione del convenuto avrebbe dovuto essere considerata tardiva ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale.
[1] Trib. di Milano 02.07.1996
[2] Cass. Sez. I 11/06/2003 n. 9351 – Cass. Sez. II 24/01/2011 n. 1567 e Cass. Sez. II30.04.2012 n. 6601.
[3] Trib. Sulmona 04/02/2010 n. 53.
[4] Trib. Roma Sez. XII 24/12/2012.