Intangibilità della quota di legittima degli eredi. Pregiudizialità dell'azione di impugnativa d
L’impugnazione del testamento per lesione di legittima diviene azione pregiudiziale rispetto alla proposizione dell’azione di scioglimento della comunione ereditaria anche quando quest’ultima sia stata proposta preliminarmente.
Con sentenza n. 633/2016 del 20.10.2016 il Tribunale di Verbania ha definito una causa di impugnazione di legittima proposta da parte di clienti dello Studio con la quale i medesimi, in quanto eredi in rappresentazione del genitore premorto ai propri nonni, erano stati esclusi dalla successione ereditaria dal momento che i genitori del de cuius con rispettive schede testamentarie avevano indicato quali unici eredi gli altri due figli e fratelli del de cuius, estromettendo però dalla successione il figlio premorto e, per conseguenza gli eredi in rappresentazione del medesimo.
Preliminarmente, gli attori, non conoscendo l’esistenza delle predette schede testamentarie redatte dai nonni, alla morte del nonno avevano evocato in giudizio gli zii chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria in ordine ai beni caduti in successione. A seguito dell’intervenuta costituzione nel giudizio di divisione degli zii convenuti, essi apprendevano dell’esistenza delle due schede testamentarie dei nonni con le quali, escludendo dalla successione il defunto padre degli attori, per conseguenza venivano anch’essi esclusi in quanto eredi in rappresentazione.
Previa stima dell’asse ereditario effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, si rendeva necessario chiedere la sospensione della causa ai fini della proposizione di autonoma e a quel punto pregiudiziale azione di impugnazione dei testamenti per lesione di legittima, posto che, in difetto di azione, dall’eventuale scioglimento della comunione ereditaria e dalla vendita dei beni caduti in successione gli attori non sarebbero stati legittimati a ricevere la propria quota dei proventi della vendita, non essendovi alcun titolo che li riconoscesse eredi.
Conseguita la sospensione della causa di scioglimento della comunione ereditaria, veniva proposta azione di impugnazione delle schede testamentarie per lesione di legittima.
Dispone infatti l’art. 537 2°comma C.c. che se i figli sono più di uno è riservata loro la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
La prima scheda testamentaria, redatta dalla nonna degli attori escludeva totalmente dalla successione il figlio premorto e, conseguentemente i suoi eredi ed odierni attori.
In ragione pertanto già dell’inefficacia di questo primo testamento, appariva necessario procedere ad una riduzione della disposizione testamentaria in ossequio all’art. 534 C.c.; all’uopo sarebbe stato possibile procedere alla formazione delle quote ereditarie, ripristinando la legittima spettante agli odierni attori, acquisendo in via istruttoria al giudizio per lesione di legittima la consulenza tecnica d’ufficio elaborata e depositata dal C.T.U. nella causa civile promossa in precedenza dagli attori per conseguire lo scioglimento della comunione ereditaria .
L’elaborato peritale, infatti, oltre a provvedere alla stima dell’asse ereditario, aveva risposto anche al quesito posto dal giudice e finalizzato a far predisporre al consulente tecnico d’ufficio un comodo progetto divisionale con il quale determinare le quote spettanti a ciascuno degli eredi, ivi compresi quelli per rappresentazione, di fatto accertando l’esistenza di una lesione di legittima.
Il c.t.u. ha proceduto, in adempimento dell’incarico ricevuto, alla formazione delle quote spettanti a ciascuno degli eredi, sulla base di due distinte ipotesi:
la prima senza testamento, e dalla quale si evince appunto una divisione dell’asse ereditario in tre quote di un terzo ciascuna ;
la seconda con testamento che, tuttavia, tiene conto dell’intangibilità della quota di legittima spettante anche agli attori e, pertanto suddividendo in tre quote di uguali dimensioni i due terzi dei beni immobili, e limitando l’assegnazione del rimanente terzo, lasciato nella disponibilità del testatore e rispettandone la sua volontà, in parti uguali ai due zii degli attori, unici eredi istituiti dai genitori.
Proprio sulla base di questa seconda ipotesi, il consulente tecnico d’ufficio ha determinato dapprima l’entità della quota di legittima spettante agli attori all’atto della morte della nonna, posto che la defunta sulla propria metà dell’asse ereditario avrebbe potuto disporre liberamente solo nei limiti di un terzo dello stesso, dovendo i restanti 2/3 della propria quota essere equamente ripartiti tra il coniuge superstite e ciascuno dei tre figli, tra i quali il padre degli attori, ancora in vita al momento della morte della madre.
Ristabilito pertanto il corretto rapporto tra le quote di legittima spettanti a ciascuno dei successori, il C.T.U. ha proceduto alla ricostituzione della quota di legittima spettante a ciascuno dei successori del nonno degli attori, tenuto conto che ai sensi dell’art. 537 C.c., questi avrebbe potuto disporre liberamente solo di un terzo della propria quota (in parte già accresciuta per effetto della successione dalla moglie) al fine di assegnarlo ai figli e zii degli attori, dovendo al contrario assegnare i rimanenti 2/3 della propria quota in parti uguali a ciascuno dei successori.
In ragione dell’inefficacia dei due testamenti, la necessaria riduzione delle disposizioni testamentarie in ossequio all’art. 534 C.c. avrebbe dovuto - sulla base dell’avvenuta stima dei beni relitti, evincibile dall’acquisizione in atti della menzionata consulenza tecnica d’ufficio – reintegrare gli attori nei propri diritti successori sia rispetto alla successione della nonna sia, per conseguente accrescimento, rispetto alla successione del nonno.
Il Tribunale di Verbania, acquisita agli atti la consulenza tecnica d’ufficio elaborata nella causa di scioglimento della comunione ereditaria, ora sospesa, accertava l’intervenuta lesione di legittima sui testamenti dei nonni degli attori e, per l’effetto, riduceva la partecipazione dei convenuti alla successione dei genitori nella misura del 38 per cento ciascuno, riconoscendo il diritto di successione per legittima a favore degli attori per la restante quota del patrimonio.