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      Questo sito internet, è di proprietà esclusiva dello Studio dell'Avvocato Massimo Manzini con sede a Verbania in P.zza Pedroni 11

       

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      Disservizi in volo: ora c’è il procedimento europeo

      La tutela dei consumatori conseguenti a eventuali disservizi in un viaggio aereo, ora può trovare tutela per effetto del “Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità”, ancora poco conosciuto in Italia.

      La tipica fattispecie che può costituire il presupposto per l’attivazione di tale procedimento europeo riguarda il danno derivante al passeggero che, nonostante la regolare presentazione al check – in, si sia visto negare l’imbarco .

      Il procedimento dell'Unione europea per controversie di modesta entità è stato istituito con il Regolamento (CE) n. 861/2007 1.8.2007. In vigore dall’1.1.2009 in tutti i Paesi dell’Unione Europea ad eccezione della Danimarca, in alternativa alle procedure nazionali. Esso si applica: alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale per crediti inferiori a 2 000 euro. È disponibile dal 2009 in tutti i paesi dell'UE, ad eccezione della Danimarca, in alternativa alle procedure nazionali.

      Il procedimento dell’Unione europea per controversie di modesta entità (ESCP) mira a semplificare e accelerare le controversie transfrontaliere di modesta entità in materia civile e commerciale e ridurre i costi. Il valore della controversia (quando viene ricevuto dall’organo giurisdizionale) non può superare i 2 000 euro. Le sentenze sono riconosciute ed esecutive in altri paesi dell'UE senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L'ESCP è pertanto un'alternativa alle opzioni previste dalle leggi dei paesi dell’UE.

      L'ESCP si applica quando almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in un paese dell’UE diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito.

      Esso non si applica: in materia fiscale, doganale o amministrativa o alla responsabilità dello Stato nell’esercizio dei pubblici poteri, o ad esempio a: stato o capacità giuridica delle persone fisiche, questioni di diritto di famiglia, fallimento, sicurezza sociale, arbitrato, diritto del lavoro, affitto di immobili, ad eccezione delle controversie aventi ad oggetto somme di denaro, violazioni della vita privata e dei diritti della personalità.

      Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

      avvio del procedimento: la domanda va presentata direttamente presso l’organo giurisdizionale per mezzo di un modulo, corredata di dati, somma richiesta; se la domanda è irricevibile l’organo giurisdizionale ne informa l’attore; se la domanda non viene ritirata, l’organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

      Completamento e/o rettifica del modulo di domanda: se l’attore non ha fornito informazioni sufficienti, viene inviato un secondo modulo per chiedere le informazioni mancanti entro un dato termine; la domanda è respinta se l’attore è in ritardo, o se è manifestamente infondata o inammissibile.

      Notifica del convenuto: dopo aver ricevuto il modulo debitamente compilato, l’organo giurisdizionale compila un modulo di replica standard inviato al convenuto entro 14 giorni, unitamente ad una copia della domanda e di tutti i documenti giustificativi; gli atti vanno poi notificati tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata; se ciò non è possibile, possono essere utilizzati altri metodi di servizio.

      Risposta del convenuto: il convenuto ha 30 giorni dalla data della notifica del modulo di risposta per rispondere; entro 14 giorni dal ricevimento di questa risposta, l’organo giurisdizionale trasmette copia all’attore, con tutti i relativi documenti giustificativi.

      Qualsiasi domanda riconvenzionale dal convenuto viene notificata all’attore, che ha 30 giorni di tempo per rispondere. Se la domanda riconvenzionale supera i 2 000 euro, sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale saranno trattate in conformità alla normativa applicabile nel paese in cui viene eseguita l'azione.

      Decisione e scadenze: l’’organo giurisdizionale deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della risposta del convenuto (o del ricorrente, in caso di domanda riconvenzionale); l’organo giurisdizionale può richiedere ulteriori informazioni da fornire entro 30 giorni e/o assumere prove o convocare le parti ad un'udienza (vedi sotto), sempre entro 30 giorni dalla convocazione. In questi casi, l’organo giurisdizionale pronuncerà la sentenza entro 30 giorni, ma a partire dal momento in cui ha ricevuto le informazioni richieste o si è tenuta l'udienza. Se le parti non rispondono in tempo, l’organo giurisdizionale pronuncerà la sua sentenza. La sentenza non può essere riesaminata nel merito nel paese dell’UE dell'esecuzione. L’organo giurisdizionale può emettere un certificato di giudizio (senza ulteriori costi).

      Udienza: l'udienza si svolge solo se necessario o su richiesta di una delle parti; la richiesta può essere rifiutata se è chiaramente superflua per l'equa trattazione del procedimento; l'udienza può avvenire tramite videoconferenza o una tecnologia simile.

      Assunzione di prove: l’organo giurisdizionale determina l'ambito delle prove necessarie per la sua sentenza e le modalità di assunzione, utilizzando il metodo più semplice e meno oneroso.

      Esecuzione della sentenza: disciplinata dalla legge del paese in cui la sentenza viene applicata, la parte che chiede l'esecuzione produce una copia originale della sentenza e del certificato tradotto nella lingua del paese di esecuzione. Non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, se l’attore è straniero o non ha domicilio o residenza nel paese dell’UE di esecuzione. L'attore non ha bisogno di un rappresentante autorizzato o di un recapito postale nel paese dell’UE di esecuzione, a parte i soggetti responsabili dell’esecuzione secondo la legislazione di tale paese dell’UE.

      Rifiuto dell'esecuzione: l’organo giurisdizionale nel paese di esecuzione può, su richiesta del convenuto, rifiutare di eseguire la sentenza, quando: a) la decisione è incompatibile con una sentenza anteriore tra le stesse parti nella stessa materia; b) la sentenza anteriore è stata pronunciata nel paese dell’UE di esecuzione o soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale paese dell’UE; c) l’incompatibilità non è stata sollevata, e non avrebbe potuto essere sollevata, quale contestazione nel corso del procedimento in cui è stata emessa la sentenza ESCP.

      Quando una parte contesta una sentenza ESCP, il paese di esecuzione può limitare l'applicazione ai provvedimenti conservativi, subordinarla ad una cauzione, o, in alcuni casi, sospendere il procedimento di esecuzione.

      Impugnazione: l’impugnazione di una sentenza è possibile se è previsto dalla legge del paese dell’organo giurisdizionale adito.

      Riesame: il convenuto può chiedere un riesame all’organo giurisdizionale competente dal quale la sentenza è stata emessa quando: a) il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati senza avviso di ricevimento, e il modulo di domanda o la citazione a comparire non sono stati recapitati in tempo utile per consentire al convenuto di preparare la propria difesa, per ragioni a lui non imputabili; b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore, per ragioni a lui non imputabili. In tali casi, è necessario che il convenuto agisca tempestivamente. Se il riesame è fondato, la sentenza originale diventa nulla. L’organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia. Se necessario, informa le parti in merito alle questioni procedurali e, ove possibile, tenta di pervenire ad una conciliazione tra le stesse.

      Lingue e traduzioni: la domanda deve essere presentata nella lingua dell’organo giurisdizionale, così come la risposta, eventuali domande riconvenzionali, la descrizione dei documenti giustificativi, i documenti essenziali.

      Costi: la parte soccombente si fa carico delle spese processuali; l’organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

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