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      Questo sito internet, è di proprietà esclusiva dello Studio dell'Avvocato Massimo Manzini con sede a Verbania in P.zza Pedroni 11

       

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      Accesso al Fondo di solidarietà per le donne  vittime di violenza domestica ai sensi della Legge Regionale del Piemonte n. 4/2016

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      La Regione Piemonte, dapprima con la legge regionale n. 11/2008, attuata attraverso i regolamenti del Marzo 2009 e del Novembre 2014, e successivamente con la legge regionale n. 4 del 2016, ha istituito un sistema completo di misure e di azioni positive a sostegno delle donne vittime di violenza di genere o domestica all’interno della regione, prevedendo la costituzione di un Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza di genere o domestica.

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      Il Fondo di solidarietà è finalizzato ad assicurare il sostegno delle spese di assistenza legale nei procedimenti penali e civili relativi alla violenza di genere o domestica, comprendendo anche la copertura delle spese per le consulenze tecnica di parte e d’ufficio.

      Possono accedere al Fondo, le donne vittime di violenza e maltrattamenti :

      1. che siano domiciliate in Piemonte;

      2. che abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti tra quelli in nota indicati[1];

      3. a condizione che il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato in Piemonte;

      4. che abbiano un reddito non superiore a sei volte a quello per l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato; ai fini dell’ammissione al Fondo si considera esclusivamente il reddito individuale della donna e non quello dell’intero nucleo familiare;

      5. senza limiti di età.

       

      La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al quale appartiene l’Avvocato patrocinante . La domanda, corredata da un parere di ammissibilità espresso dal Consiglio dell’Ordine viene trasmessa all’Ente Gestore della Regione Piemonte (Finpiemonte S.p.a.) che delibera sulla richiesta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicando immediatamente la sua decisione al Consiglio dell’Ordine dal quale è pervenuta la domanda.

      Il contributo è erogato dall’Ente gestore (Finpiemonte S.p.a.) al termine di ciascuna fase processuale ed, a tal fine:

      1. l’Avvocato presenta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza la richiesta di parere di congruità della propria nota spese, corredandola dalla produzione degli atti difensivi, dei verbali di udienza e della sentenza;

      2. il Consiglio dell’Ordine esprime il parere di congruità della nota spese, trasmettendola quindi all’Ente Gestore il quale eroga il contributo

      Per i procedimenti definiti con remissione della querela le competenze dell’Avvocato non possono essere liquidate in misura eccedente la somma di euro 1.500,00 ed in ogni caso il Consiglio dell’Ordine è tenuto a verificare che la remissione della querela sia avvenuta in modo coerente con le finalità della legge.

      L’ente Gestore deve richiedere la restituzione del contributo:

      1. nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura di spese legali;

      2. nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del Fondo;

      3. nel caso di irregolarità.

      Avverso le decisioni dell’Ente Gestore è ammesso ricorso entro 15 giorni avanti alla Commissione Paritetica costituita da 2 rappresentanti della Regione Piemonte, da un rappresentante dell’Ente Gestore e da un rappresentante del Consiglio dell’Ordine al quale appartiene l’Avvocato patrocinante.

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      [1] I reati per i quali è possibile chiedere l’ammissione al Fondo sono: tentativo art. 56 C.p. – omicidio – omicidio preterintenzionale –violazione degli obblighi di assistenza familiare – maltrattamenti in famiglia – percosse – lesioni volontarie – mutilazione degli organi genitali femminili – morte o lesione come conseguenza di un altro reato – tratta e riduzione in schiavitù – violenza sessuale – violenza privata – minaccia – atti persecutori – violazione di domicilio – interferenze illecite nella vita privata – accesso abusivo ad un sistema informatico – decadenza dalla potestà genitoriale – mancata esecuzione dolosa di un provvedimento di giustizia – ingiurie – favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione